Il mancato avvio della mediazione entro l’udienza successiva alla prima in cui il giudice ha invito le parti ad adire un organismo, determina l’improcedibilità della domanda.
Il mancato avvio della mediazione entro l’udienza successiva alla prima in cui il giudice ha invito le parti ad adire un organismo, determina l’improcedibilità della domanda.