Il massimo consesso europeo, dopo aver stabilito che il consumatore non può essere obbligato a ricorrere alla difesa tecnica, e quindi alla nomina di un avvocato, per avviare una mediazione, ha tuttavia precisato che lo stesso può ritirarsi dalla stessa, una volta avviata, in qualsiasi momento, e senza dover giustificare l’uscita. Ha infine concluso che la normativa italiana che prevede, nell’ambito del contenzioso giudiziario che coinvolge i consumatori, l’accesso preventivo alla mediazione obbligatoria, risulta comunque compatibile con la disciplina UE.

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