Il Giudice, Dott.ssa Maria Gabriella Fralicciardi, alla prima udienza di comparizione delle parti, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato che le parti non avevano provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, rinviava all’ udienza del 05.02.2015, assegnando termine alle parti di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione. All’ udienza del 05.02.2015 le parti dichiaravano di non aver esperito il tentativo di conciliazione e, pertanto, chiedevano fissarsi udienza di discussione ai sensi dell’ art. 281 sexies c.p.c. al fine di dichiarare l’ improcedibilità dell’ opposizione. All’ udienza del 21.02.2015, il giudice ha dichiarato improcedibile l’ opposizione e, per effetto, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo; condannava l’ opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del giudizio di opposizione, per un totale di € 8.030,00 oltre il rimborso forfettario pari al 15%, oltre iva e CPA.

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