Se una delle parti interessate ad un procedimento di mediazione non compare personalmente al procedimento stesso viene dichiarata l’improcedibilità. A stabilirlo è una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia (estensore, giudice Boiardi), che aderisce all’orientamento per il quale è richiesta la presenza delle stesse personalmente (ovvero mediante delega specifica).

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