Nella mediazione delegata è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente. In difetto, detta condotta oltre a causare la improcedibilità della domanda giudiziale è in ogni caso valutabile nel merito della causa ex art. 116 del codice di procedura.

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