In materia di mediazione obbligatoria, non può considerarsi assolta la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 ove le parti si siano limitate a presenziare al primo incontro preliminare informativo davanti al mediatore dichiarando di non voler proseguire oltre (nella specie, il giudice di merito aveva inviato le parti in mediazione, le quali al primo incontro informativo avevano dichiarato al mediatore di non volersi avvalere delle procedura, manifestando così il loro disinteresse ad una definizione concordata della lite).

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