In una mediazione l’ obiettivo principale della procedura (da cui non si può prescindere), e quindi palese indicatore del suo successo, è da rilevarsi nel mantenimento dei rapporti pregressi tra i contendenti. Questi ultimi come parti in causa vengono invitati a procedere alla mediazione anche se la materia in oggetto non rientra tra quelle per cui è prevista l’ obbligatorietà del tentativo.
È quanto stabilito dal Giudice di Pace di Lucera, avvocato Gaetano Filograno, in un’ ordinanza emessa lo scorso 27 aprile. Ecco, in sintesi, l’ accaduto. La società istante aveva proposto opposizione davanti al Giudice di Pace di Lucera contro un Decreto Ingiuntivo, con cui le veniva imposto di pagare in favore della società opposta una certa somma, più gli interessi dati dalle spese di procedura ed oneri di legge.
La Società istante aveva quindi chiesto la revoca del decreto, in quanto il credito ingiunto, riferito all’ acquisto da parte dell’ azienda di prodotti agrofarmaci nel 2013, era già stato oggetto di compensazione tra le parti. La stessa società sosteneva infatti di vantare nei confronti della controparte, a titolo di saldo-prezzo per il conferimento di prodotto uva nell’ anno 2013, una somma molto più alta. Pertanto il credito ingiunto sarebbe risultato, per la parte istante, estinto per compensazione.
Il Giudice di Pace, in questa ordinanza innanzitutto esamina gli atti, dopodiché decide che “seppur la materia in oggetto del contendere non rientri tra quelle per cui è prevista la procedura di mediazione obbligatoria, appare comunque utile (anche allo scopo di evitare il dilungarsi eccessivo dei tempi processuali, alla luce delle richieste istruttorie formulate) rinviare le parti al mediatore, in modo da poter rientrare il caso nella cosiddetta mediazione delegata dal Giudice”. Assegna pertanto 15 giorni di tempo alle parti per la presentazione di domanda di mediazione.
A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
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