Ancora una volta il Tribunale di Pavia, si distingue per originalità e lungimiranza nel variegato mondo della giurisprudenza in materia di mediazione.
Il tema affrontato nell’ ordinanza del Dott. Marzocchi, riguarda l’ improcedibilità o meno della domanda a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo e su chi incombe o meno l’ onere di attivazione e quindi le conseguenze dell’ eventuale mancata attivazione del tentativo di mediazione.
Il dibattito dottrinario e giurisprudenziale su chi debba essere la parte onerata per l’ istanza in mediazione, è tutt’ altro che uniforme, nonostante che sul punto sia intervenuta recentemente la Suprema Corte ( Cass. 24629/15).
L’ ordinanza ex art. 5 comma 2, del giudice pavese, invita la parte più diligente ad attivare la mediazione, apparentemente by-passando la tematica su chi gravi l’ onere e per quali motivi, ma non è andata esattamente così.
Il procedimento monitorio in esame, ha per oggetto l’ ingiunzione nei confronti della banca opposta , di consegna di documentazione bancaria fideiussoria e quindi, secondo la tesi dell’ istituto bancario ingiunto vi sarebbe l’ impossibilità al facere poichè necessita il consenso del fideiussore che è terzo nella controversia in oggetto.
Secondo il Dott. Marzocchi, in un contesto stragiudiziale questa eccezione è superabile, considerato che la mediazione è una procedura informale che consente, con l’ accordo delle parti, di chiamare in mediazione anche soggetti diversi da quelli coinvolti nel giudizio, specie se con la loro partecipazione a quella procedura essi possono oggettivamente aiutare le parti processuali nella ricerca di una soluzione amichevole della causa in corso e, nel contempo, prevenire la formazione di ulteriore contenzioso giudiziario….
Il provvedimento in esame si conclude con un’ interessante analisi su chi incomba l’ attivazione della mediazione a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto la tesi sostenuta dalla citata sentenza della Cassazione, che attribuisce all’ opponente l’ onere, non è pertinente nel caso di specie dove, a seguito della mancata concessione della provvisoria esecuzione del decreto di consegna della documentazione fideiussoria, emesso in sede monitoria, in questo caso si ritiene più opportuno porre l’ onere dell’ avvio in capo al convenuto opposto, dissentendo motivatamente da quanto stabilito dalla citata Cass. 24629/15, che non aveva mai preso in considerazione la pur rilevante distinzione tra decreti ingiuntivi ai quali è concessa la provvisoria esecuzione (che da una prima valutazione possono apparire fondati) e decreti ai quali tale provvisoria esecuzione è stata negata (che da una prima valutazione possono invece apparire infondati), come appunto verificatosi nella specie.
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A cura del Responsabile Scientifico Concilia Lex Avv. Pietro Elia
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