Il Condominio che non si presenta in mediazione, seppur invitato dalla parte attrice, anche se la materia della mediazione non compare tra quelle obbligatorie, può essere condannato al pagamento di danni alla stessa parte attrice con la motivazione di aver ostacolato una risoluzione più semplice, veloce ed economica della controversia in oggetto. È quanto ha recentemente deliberato il Tribunale di Milano con una sentenza emessa il 21 luglio (Giudice dott.ssa Ilaria Gentile).
Nel caso specifico il Condominio non si era presentato al primo incontro informativo programmatico, ma attraverso un avvocato di fiducia aveva fatto sapere di aver ricevuto una notifica errata. Il legale aveva inoltre comunicato che il condominio stava provvedendo a saldare una parte del debito richiesto dalla parte attrice (una ditta di installazione di apparecchiature per il riscaldamento). Successivamente si era comunque arrivati ad un nuovo incontro (dopo una nuova convocazione), ma la collaborazione da parte del Condominio, attraverso il suo amministratore, a detta del Giudice in questa sentenza, è stata minima se non nulla.
A questo punto la società che aveva avviato la mediazione ha richiesto al giudice il risarcimento delle spese legali effettuate (onorari degli avvocati e compensi dell’ Icaf). La richiesta si basa sull’ ex art.1224 co.2 c.c. per il cosiddetto “maggior danno”. Il Giudice, infine, ha accolto la richiesta, sottolineando come in questo caso la procedura di mediazione risultasse assolutamente adeguata, anche se facoltativa e non obbligatoria. Il risultato è stato la condanna del Condominio al pagamento del maggior danno, per non aver contribuito a risolvere la controversia nella maniera più comoda, veloce ed economica per entrambe le parti. Per cui le spese per i lavori di installazione degli impianti di riscaldamento, che già dovevano essere pagate alla parte attrice, si sommano al pagamento del risarcimento dei danni, anche economici.
A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
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