All’ interno di un incontro di mediazione il mediatore dovrà formulare una proposta conciliativa anche in assenza di una concorde richiesta delle parti. Lo ha stabilito il Tribunale di Siracusa (Giudice estensore dott.ssa Stefania Muratore) nella ordinanza dell’ 11 ottobre 2016 per una causa su giudizio di divisione relativo ad un unico immobile non comodamente divisibile. Per arrivare a tale decisione viene innanzitutto rilevato come le parti siano entrambe ben disposte ad una conclusione bonaria della controversia. Successivamente il Giudice valuta la natura della causa, che in questo caso riguarda i diritti indisponibili.
Altre valutazioni vengono poi prese in considerazione prima di emettere ordinanza: viene considerata l’ ammissibilità della mediazione delegata, ai sensi del comma II Dlgs. n. 28/2010, dal momento che si tratta di procedimento per il quale le parti non sono ancora state autorizzate a precisare le conclusioni. Viene poi evidenziato che l’ esperimento del procedimento di mediaconciliazione, che deve concludersi entro 3 mesi dalla relativa richiesta (ex art. 6 decreto cit.), non comporterà in concreto, anche in caso di esito infruttuoso della procedura, alcun ritardo nella decisione della lite .
A questo punto il Giudice non può far a meno di considerare come lo svolgimento della procedura di mediazione appaia ulteriormente opportuno, sottolineando che la soluzione conciliativa della controversia eviterà alle parti l’ ulteriore aggravamento delle spese del processo, anche in relazione all’ eventuale fase di impugnazione. Da qui le decisioni.
La più importante di queste ultime mette in rilievo la necessità di espletare concretamente l’ attività di mediazione già in sede di primo incontro. Molto importante poi da parte del Giudice l’ invito al mediatore ad avanzare comunque la proposta conciliativa, anche se la richiesta non arriva da entrambe le parti, fermo restando l’ ammonimento a presentarsi in sede di mediazione, e ad avvisare qualora si presentasse ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore.
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A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
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