Una recente decisione del Tribunale di Verona, al di là dell’ ormai prevedibile e vigente sanzione per la mancata partecipazione al tentativo di mediazione,ci induce a fare una particolare riflessione sull’ utilità dell’ istituto sotto il profilo strategico difensivo.
Nella sentenza in commento, avente ad oggetto un giudizio ordinario conseguenza di un atto di intimazione di sfratto per morosità, il conduttore non aderisce alla mediazione, o meglio probabilmente decide di non parteciparvi poiché nelle more del giudizio paga i canoni arretrati, ritenendo, su probabile impulso del suo legale, “cessata la materia del contendere”.
Invece il giudice scaligero, nonostante tale acclarata circostanza, accoglie la domanda del locatore avente ad oggetto la risoluzione del contratto di locazionee ai sensi e per gli effetti ex artt. 1455 e 1587 c.c.e art. 5 L. 392/78, stante la gravità dell’ inadempimento (oggettivamente verificatosi) nonostante il tardivo inadempimento, con ulteriore condanna al pagamento in favore dell’ Entrate del Bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo uni/2017.
Tale decisione, probabilmente non ci sarebbe stata in caso di mediazione, poichè quella opportunità (la mediazione) deliberatamente abbandonata, poteva essere l’ occasione per rivisitare quel rapporto e magari mantenerlo in vita su presupposti differenti: del resto, l’ aver saldato tutti i canoni arretrati poteva essere un facta concludentia in tal senso.
Invece la controversia, rimanendo nel contesto processuale non ha fatto altro che alimentare l’ avversarialità e quindi la fine (anche secondo legge) del rapporto locativo.
La vicenda ci deve far riflettere su quanto sia importante un atteggiamento strategico più ampio per analizzare ed affrontare la controversia a 360 gradi e non solo nell’ ottica monoculare prettamente giudiziale e causidica.
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A cura del Responsabile Scientifico Concilia Lex Avv. Pietro Elia
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