Riflessioni in merito alla circolare ministeriale 20 dicembre 2011
di Laura Di Domenico
Addetto Stampa CONCILIA LEX
In concomitanza con l’ imminente festività del Santo Natale, il Ministero della Giustizia ha “omaggiato” gli operatori del settore della mediazione civile e commerciale con l’ adozione della circolare del 20 dicembre 2011 relativa all’ interpretazione delle misure correttive del decreto interministeriale 145/2011.
I chiarimenti riguardano:
1)La vigilanza che verrà effettuata sull’ attività di mediazione e di formazione erogata dagli organismi di mediazione e dagli enti di formazione al fine di verificare l’ osservanza delle previsione di legge e il raggiungimento di standard minimi di qualità.
2) Il tirocinio assistito, di cui l’ organismo di mediazione ed ente di formazione campano Concilia Lex ha già trattato in un precedente articolo (articolo del 27/10/2011). Da sottolineare brevemente alcuni punti salienti: il vincolo che ha il soggetto tirocinante nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza in merito agli affari di mediazione cui assiste; la sua attività di mera assistenza allo svolgimento della mediazione; ciascuna fase del procedimento di mediazione vale come momento utile per il conteggio dei 20 casi di mediazione da compiere nel biennio di aggiornamento; il tirocinio assistito deve essere rinnovato ogni biennio; per i mediatori già iscritti, il biennio ha inizio dalla data di entrata in vigore del D.M. 145/2011 cioè dal 26 agosto 2011 mentre per i mediatori iscritti successivamente, l’ obbligo di aggiornamento decorrerà dalla data d’ iscrizione di ognuno all’ elenco dell’ organismo di mediazione di appartenenza.
3) I criteri di assegnazione degli affari di mediazione per cui è necessario che ogni organismo stabilisca ex ante criteri oggettivi in base ai quali attribuisce gli incarichi di mediazione ai propri mediatori iscritti. Tra i criteri oggettivi assumono rilevanza la competenza professionale del mediatore in relazione al percorso universitario svolto e l’ attività professionale che esercita.
4) La chiusura del procedimento di mediazione: viene precisato che nei casi in cui la mediazione è obbligatoria, a differenza di quanto avviene nella mediazione facoltativa, demandata dal giudice o per contratto, l’ istante deve necessariamente presentarsi dinanzi al mediatore, anche se l’ altra parte ha dichiarato di non partecipare alla mediazione, e viene ribadito che solo il mediatore, non la segreteria, deve verbalizzare la mancata presenza della parte chiamata.
5) Le modifiche in materia di indennità. Su questo punto Concilia Lex ritiene utile soffermarsi maggiormente. Viene, innanzitutto, precisato che l’ indennità complessiva di mediazione è composta da 2 voci distinte e separate: le spese di avvio del procedimento che sono fisse e ammontano ad € 40,00 e riguardano l’ attività di segreteria (ricezione istanza, fascicolazione, registrazione, etc.) prima dell’ espletamento della mediazione vera e propria e le spese di mediazione che riguardano il concreto svolgimento dell’ attività di mediazione e comprendono anche l’ onorario del mediatore. Vanno versate entrambe all’ organismo da ciascuna parte, in particolare l’ istante versa le spese di avvio del procedimento (€ 40,00) al momento del deposito dell’ istanza di mediazione mentre la parte invitata le versa nel momento in cui intende aderire al procedimento di mediazione. Oltre all’ importo di € 40,00 dovuto per l’ avvio del procedimento dovranno essere corrisposte anche le spese di mediazione che variano a seconda del valore della controversia e sono riportate nella tabella delle spese di mediazione dell’ organismo a cui ci si rivolge. Al di fuori di queste 2 entità che formano l’ indennità complessiva di mediazione, sono dovute anche le spese vive purchè conteggiate e documentate dall’ organismo.
Altra importante precisazione riguarda il caso in cui la parte invitata non si presenta alla mediazione; in tale scenario, quando la mediazione è obbligatoria, l’ istante versa € 40,00 di spese d’ avvio e come indennità di mediazione solo € 40,00 per il primo scaglione o € 50,00 per tutti gli altri scaglioni della tabella; nel caso in cui il mediatore formula una proposta si applica l’ aumento di 1/5 sulla spesa di mediazione indicata in tabella nello scaglione di riferimento.
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