La natura del termine dei fatidici quindici giorni, previsti ex art. 5 comma 2 D. Lgs. 28/2010 , continua a far discutere. Questa volta ci offre uno spunto davvero interessante la Corte d’ Appello di Milano che nello sciogliere la riserva inerente un opposizione a decreto ingiuntivo ha respinto la stessa dichiarandone l’ improcedibilità, per mancato esperimento del tentativo di mediazione nel termine dei quindici giorni previsti dal secondo comma.
Prima facie, si dedurrebbe che il giudice del gravame ne abbia confermato la natura perentoria del termine ed invece, proseguendo nella lettura dell’ ordinanza ne afferma quella ordinatoria che incombe a chi è onerato di attivare la procedura di mediazione.
L’ improcedibilità, nel caso di specie, è derivata dalla circostanza che la parte onerata non si minimamente curata della facoltà di chiedere una proroga del detto termine, prima della sua scadenza ed ai sensi dell’ art. 154 c.p.c..
Quindi pur confermando la natura ordinatoria di tale termine e che quindi il mancato rispetto non comporterebbe l’ improcedibilità del giudizio, quest’ ultima si realizza in una seconda fase per non essersi attivato ex art. 154 c.p.c..
Sull’ articolo in commento la dottrina prevalente, ritiene che per la validità della proroga sia sufficiente che venga proposta l’ istanza di parte prima della scadenza, non occorrendo che il provvedimento del giudice venga emesso prima di tale scadenza.
Tuttavia, la decorrenza del termine ordinatorio senza una previa richiesta di istanza di proroga determina le stesse conseguenze preclusive derivanti dall’ inosservanza dei termini perentori.
Quindi, secondo i giudici milanesi il termine dei 15 giorni per la presentazione dell’ istanza di mediazione è di fatto perentorio.
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A cura del Responsabile Scientifico Concilia Lex Avv. Pietro Elia
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