Un’ ordinanza interamente dedicata a ribadire i principi più importanti della mediazione civile e commerciale. È quella pubblicata dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore lo scorso 13 settembre, con la quale vengono non solo sottolineate le basi della procedura di mediazione, ma anche messa in chiaro l’ obbligatorietà “latente” nei procedimenti di ingiunzione ed altre norme. Il Giudice di Pace parte infatti dall’ art. 5 comma 1bis del d.lgs 28/2010, e cioè dalle materie attinenti alla mediazione obbligatoria (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari), ribadendo che il procedimento di mediazione va esperito con l’ assistenza di un avvocato.
Più avanti nell’ ordinanza viene ribadito ”che l’ obbligatorietà della mediazione nei procedimenti di ingiunzione non è esclusa tout cout ma rimane latente, nel senso che essa prenderà vigore nella fase eventuale dell’ opposizione e precisamente , dopo la prima udienza, deputata tra l’ altro alla concessione dei provvedimenti di cui agli art. 648 e 649 c.p.c. ovvero l’ assegnazione dell’ esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto o, se già concessa, la sua eventuale sospensione” specificando che l’ esperimento del procedimento di mediazione grava sulla parte opponente.
Dopo aver invitato la parte opponente, quindi, alla mediazione della controversia sulla domanda ed i difensori delle parti ad informare i loro assistiti, il giudice mette in chiaro, infine, come in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, la domanda sarà dichiarata improcedibile e che l’ istante nella mediazione obbligatoria dovrà comparire davanti al mediatore anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. In ogni caso, in ogni forma di mediazione, il Giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione al versamento dell’ Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
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A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
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