Nell’ ambito di una mediazione demandata, il mediatore dovrà stare molto attento ad indicare la data del primo incontro ed il domicilio esatto a tutte le parti del giudizio. Queste ultime dovranno, inoltre, essere sempre individuate correttamente a verbale dal mediatore, compresi i casi di contumacia. I dati, perciò, dovranno essere corretti e la convocazione delle parti dovrà risultare inappuntabile, pena la rinnovazione dell’ intera procedura.
A stabilirlo è un’ ordinanza del Tribunale di Trapani emessa lo scorso 13 luglio(estensore dott. Fiammetta Lo Bianco), nella quale il Giudice, dopo aver rilevato che l’ invito a partecipare al primo incontro alle parti conteneva, da parte dell’ organismo, un’ indicazione sbagliata sul domicilio, osserva che tale comportamento si discosta da quanto prescritto dal d.lgs 28/2010, art. 8 comma 1, il quale recita testualmente: “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’ altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”. Preso atto di tale comportamento, il Giudice aggiunge nell’ ordinanza che ”Il mediatore nel verbale non ha neppure individuato le parti del procedimento giudiziale, sicché non ha appurato che una di esse è contumace”.
Da questi comportamenti ne deriva, come conseguenza, la non corretta instaurazione di un procedimento di mediazione obbligatoria. In realtà la mancanza più grave messa in luce dal giudice riguarda proprio la genericità con cui il mediatore ha individuato le parti in giudizio, venendo meno ai propri obblighi di legge. Dopo aver quindi considerato la non scindibilità delle posizioni sostanziali e processuali assunte da tutti i convenuti, il Giudice non può far altro che rinnovare la procedura di mediazione, assegnando alla parte attrice il termine di 15 giorni ”per adire l’ organismo di mediazione al fine di tentare la conciliazione”. In altre parole, la mediazione è da ritentare.
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A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
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