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La mediazione delegata dal giudice stenta a decollare

L’ impianto normativo attinente alla mediazione civile e commerciale ha previsto accanto alla mediazione obbligatoria e a quella facoltativa una terza tipologia che è la mediazione delegata dal giudice.

In base all’ art. 5 del decreto legislativo 28/2010 “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’ istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L’ invito deve essere rivolto alle parti prima dell’ udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’ invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’ articolo 6 (max 3 mesi dal deposito della domanda di mediazione) e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.

Nonostante il trend del ricorso all’ istituto della mediazione stia pian piano crescendo, la mediazione delegata dal giudice stenta a decollare.

E’ lecito chiedersi il perché di questa situazione di fatto! Forse la maggior parte dei giudici non si interessano né conoscono la mediazione. Forse non hanno fiducia in questo nuovo istituto né nella figura professionale del mediatore.

Sarebbe auspicabile che anche i giudici prendano coscienza dei notevoli benefici della mediazione non solo in termini di riduzione del carico dei tribunali ma anche in termini di benessere della comunità e di sviluppo del paese.

Articolo a cura dell’ Ufficio Stampa Concilia Lex S.p.A.

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Saranno necessari pochi step per aderire alla mediazione.

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