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Formazione professionale del mediatore: un ripasso alla normativa!

La formazione professionale dei mediatori e degli avvocati/mediatori è un tema che da anni appassiona non solo gli addetti del settore, ma l’ intero apparato giudiziario italiano. Certamente mediatori professionisti ed avvocati (mediatori di diritto) hanno bisogno di un ottimo percorso di formazione per svolgere correttamente questa professione. Vediamo cosa dicono le normative di legge in proposito.

È dunque sempre bene continuare a fare chiarezza su questo argomento, tenendo come riferimento la Legge 98/2013, la quale ha apportato delle modifiche al decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010. Vediamo allora quali sono i punti salienti in proposito. Innanzitutto bisogna dire che proprio ai sensi della Legge 98/2013, art. 16 comma 4 bis “gli Avvocati iscritti all’ albo sono mediatori di diritto: essi devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorici-pratici a ciò focalizzati nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 55-bis del codice deontologico forense”. Quest’ ultimo è stato poi rivisto ed ampliato, nel Nuovo Codice deontologico forense, dall’ art. 62 (dedicato alla Mediazione) in cui si dice chiaramente come “L’ avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza” e che, quando svolge la funzione di mediatore ”[…]deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’ organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice”.

Chiarito ciò, va sottolineato come una volta inseriti nell’ elenco dell’ organismo, tutti dovranno essere in possesso di una specifica formazione ed uno specifico aggiornamento biennale. Tale aggiornamento è fondamentale per chi desidera svolgere questo lavoro in maniera impeccabile e da serio professionista, ed è in riferimento a quanto disposto dalla circolare del ministero della Giustizia del 27 novembre 2013, e nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 55 bis del codice deontologico forense. La circolare ministeriale, però, lascia intendere come il percorso formativo per gli avvocati mediatori non risulti obbligatorio, bensì facoltativo. Questo ha fatto sì che da parte di molti oggi vengano richieste delle linee guida che siano uniche per tutti, e che questa materia non venga lasciata alla libera interpretazione di ognuno, ma venga affidata alla competenza di chi la formazione la persegue sul serio e con serietà. Concilia Lex si spende da sempre per una formazione altamente professionalizzante e che sia sempre all’ avanguardia.

A cura dell’ addetto stampa Concilia Lex S.p.A., dott.ssa Jenny Giordano

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Pochi minuti per inserire la tua istanza di mediazione e pagare online in soli 4 semplici passaggi.

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ADESIONE
ISTANZA

Saranno necessari pochi step per aderire alla mediazione.

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Basta un click e in modo comodo e sicuro potrai richiedere il rinvio dell’incontro di mediazione.

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Richiedi la procedura telematica

In questa sezione è possibile richiedere lo svolgimento dell’incontro di mediazione in modalità telematica.

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