Quando si affrontano controversie che riguardano le locazioni aziendali occorre ricordare che tali controversie rientrano nelle materie soggette a mediazione obbligatoria. Ne è un esempio questa sentenza, emessa dal Tribunale di Treviso lo scorso 28 luglio, che sottolinea anche che se le parti non sono presenti in mediazione, neanche tramite il proprio legale, esse verranno soggette a condanna, consistente nel pagamento di una somma pari al contributo unificato della causa, secondo l’ art. 8 comma 4 bis D.lgs. 28/2010. Quest’ ultima interpretazione è quella largamente applicata nella Giurisprudenza in tale contesto, ma non mancano sentenze che si sono espresse in maniera contraria.
Nei fatti esposti in breve la parte attrice si presenta come opponente ad un decreto ingiuntivo in cui un’ impresa pretende il versamento dei canoni d’ affitto per l’ intero anno 2012, anche dopo aver avviato verso l’ azienda che usufruiva dei locali in affitto azione di sfratto. La parte attrice sostiene inoltre di aver pagato l’ affitto, attraverso contanti, e chiede la restituzione della caparra. La parte convenuta si oppone a questa versione sostenendo di non aver mai ricevuto i pagamenti. Si oppone, inoltre, alla restituzione della caparra.
Una volta giunto il giorno previsto per la mediazione la parte convenuta non si presenta, né invia un avvocato. Il giudice allora (Avv. Giuliani Vitantonio GOP) stabilisce che tale parte vada condannata, proprio perché assente in mediazione, secondo l’ art.8 comma 4 bis del D.lgs 28/2010. Ingiunge quindi il pagamento del contributo unificato. Accoglie, di conseguenza la domanda riconvenzionale della parte opponente, e stabilisce che la parte opposta non solo dovrà effettivamente restituire il deposito cauzionale (caparra), ma a pagare somme dovute all’ erario, più le spese relative al giudizio, per compenso professionale, comprensive di spese anticipate più IVA.
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A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
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