Richiedere un accertamento tecnico preventivo prima dell’ esperimento di mediazione è pienamente ammissibile. Questo perché l’ istituto della mediazione civile e la consulenza tecnica preventiva, secondo l’ ex. art. 696 bis del codice di procedura civile, cercano di raggiungere lo stesso scopo, cioè la composizione bonaria della lite. Ne deriva che i due strumenti non sono tra loro complementari, bensì alternativi. L’ ordinanza che mette in luce tale aspetto è quella emessa dal Tribunale di Foggia lo scorso 9 maggio, in cui il Giudice estensore, dott.ssa Rosamaria Ragosta, all’ interno di una causa di argomento sanitario, si trova a decidere sulla legittimità o meno della richiesta di un ctu (consulenza tecnica d’ ufficio) prima dell’ esperimento del procedimento di mediazione.
Il Giudice parte proprio dall’ art. 696 bis cpc, che recita: “Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito” . Se ne deduce che l’ istituto della consulenza tecnica preventiva detiene anche la finalità di istruzione preventiva, che evidenzia la strumentalità dello stesso ad un eventuale giudizio a cognizione piena volto all’ accertamento della responsabilità contrattuale o extracontrattuale del resistente. Successivamente viene messo in luce nell’ ordinanza un altro aspetto: proprio l’ art. 696-bis c.p.c. è escluso dall’ obbligatorietà della mediazione (secondo l’ art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28 2010) laddove l’ istituto della conciliazione obbligatoria, per la predetta finalità conciliativa, non introduce “una controversia in materia di diritti disponibili.
Inoltre consulenza tecnica preventiva ed istituto della mediazione, sono tra loro alternativi e non complementari, dal momento che perseguono la stessa finalità di composizione bonaria della lite. Il Giudice ne deduce, quindi, che la consulenza tecnica preventiva non impone il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio.
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A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
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