Concilia Lex, la Mediazione tributaria, la competenza e le specifiche
di Vinicio Marchetti
Addetto Stampa CONCILIA LEX
Concilia Lex, la Mediazione tributaria, la competenza e le specifiche
Concilia Lex, azienda leader nel settore della mediazione, offre una panoramica completa sulla mediazione tributaria, uno dei cavalli di battaglia della società. La mediazione tributaria può essere applicata esclusivamente per le contese di valore economico non superiore a 20.000 euro, attinenti a tutti gli atti discutibili, individuati dall’ art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, prodotti unicamente dall’ Agenzia delle entrate e comunicati a partire dal 1° aprile 2012. Fanno parte delle discussioni in cui è obbligatorio esibire domanda di mediazione, anche tutti gli atti emessi a partire dal 1° dicembre 2012 dagli Uffici provinciali.
Ecco tutte le controversie in cui si può fare riferimento alla mediazione:
• Gli avvisi di accertamento;
• Tutti gli avvisi di liquidazione;
• Tutti i provvedimenti destinati a produrre sanzioni;
• Tutti gli espressi rifiuti della restituzione di tributi, di tutte le sanzioni pecuniarie e degli interessi non dovuti;
• I casi di revoca delle agevolazioni;
• Tutti gli atti emanati dall’ Agenzia delle entrate in cui è prevista l’ autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie.
Inoltre, ne fanno parte anche le controversie relative al rifiuto restituzione di tributi, tutte le sanzioni, gli interessi o altri accessori (art. 21, c. 2, del D.lgs. n. 546 del 1992).
Ecco un pratico schema in cui si evince, chiaramente, l’ improponibilità dell’ istanza in caso di impugnazione:
• Quando l’ istanza stessa è di valore superiore a ventimila euro;
• Quando l’ istanza è di valore indeterminabile;
• Quando l’ accusa riguarda le attività dell’ Agente della riscossione;
• Quando l’ accusa riguarda atti non impugnabili;
• Quando parliamo di atti in cui non è confermata passivamente l’ Agenzia delle entrate;
• Quando si discute di atti notificati prima del 1° aprile 2012;
• Quando parliamo di recupero di aiuti di Stato;
• Quando parliamo di provvedimenti emessi ai sensi dell’ articolo 21 (“Sanzioni accessorie”) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
• Quando parliamo di istanze di cui all’ articolo 22 (“Ipoteca e sequestro conservativo”) del D.Lgs. n. 472 del 1997;
• Quando si parla del diniego della chiusura delle liti fiscali “minori” pendenti prevista dall’ articolo 39, comma 12 del DL n. 98 del 2011.
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