La mediazione obbligatoria non si estende alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o da terzi intervenuti, anche se l’ art. 5 c. 1 bis d.lg. 28/2010 prevede la facoltà per il convenuto di eccepire il mancato tentativo di mediazione. Occorre però fare un distinguo, dal momento che come tale deve essere inteso chi viene citato in giudizio e non già chi, avendo promosso un’ azione e, pertanto, notificato ad altri una vocatio in ius, risulti a sua volta destinatario di una domanda collegata a quella originaria.
La sentenza arriva dal Tribunale di Roma (giudice estensore, dott. Paolo D’ Avino) e risale allo scorso 18 gennaio. In pratica si tratta di un contenzioso tra due S.r.l. In cui la prima chiede alla seconda la restituzione della somma degli affitti non pagati, con conseguente aggiunta del risarcimento danni. La controparte ha invece eccepito l’ improcedibilità del ricorso per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediaconciliazione e, nel merito, l’ inadempimento avversario (per mancanza della scheda tecnica d’ impianto e del certificato di agibilità) alla richiesta del dovuto e del risarcimento. Chiede, anzi, a sua volta, un risarcimento danni.
A questo punto il Giudice si avvia a determinate conclusioni. La prima cosa che si sottolinea in questa sentenza, infatti, è che la mediazione obbligatoria non si estende alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o proposte da eventuali terzi intervenuti (essendo le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità di stretta interpretazione, poiché introducono limitazioni all’ esercizio del diritto di agire in giudizio). Inoltre va escluso che l’ obbligo di preventiva mediazione, il cui scopo prioritario è quello di evitare l’ instaurazione di un giudizio, possa sortire l’ effetto di definire l’ intero contenzioso nel caso di giudizio ormai instaurato e di tentativo conciliativo già fallito per la domanda principale.
In realtà l’ art. 5 comma 1-bis d.lgs. n. 28/2010 – così come inserito dal d.l. 69/2013, il cosiddetto “Decreto del fare”, convertito, con modificazioni, in 1. 98/2013 prevede la facoltà del convenuto di eccepire il mancato tentativo di mediazione. Ci si riferisce però a chi viene citato in giudizio e non a chi, avendo promosso un’ azione e, pertanto, notificato ad altri una vocatio in ius, risulti a sua volta destinatario di una domanda, collegata a quella originaria, come nel caso di specie. Ritenuto infine che la società verso cui era stato richiesto il pagamento dei canoni d’ affitto arretrati non è stata in grado di provare le precarie condizioni del locale dato in locazione (canna fumaria con materiale nocivo, impianto elettrico con problematiche, cavi vicini a fonti d’ acqua etc.) alla fine il giudice condanna quest’ ultima alla restituzione di tutti i canoni non pagati più la somma dovuta per risarcimento danni.
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A cura dell’ addetto stampa Concilia Lex S.p.A. dott.ssa Jenny Giordano
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