Si torna a parlare di mediazione delegata dal Giudice con una recentissima sentenza, del 14 luglio scorso, che arriva dal Tribunale di Roma (estensore dott. Massimo Moriconi). Viene ribadito il concetto che in una mediazione delegata l’ effettiva partecipazione alla procedura delle parti è necessaria. Per “effettiva” si intende che non bisogna fermarsi all’ incontro informativo e che le parti garantiscano la loro presenza di persona, non limitandosi ad inviare gli avvocati difensori.
La sentenza si riferisce, in particolare, ad una causa di tipo sanitario, ma qui il Giudice ritiene non procedibile la domanda dell’ attrice, perché palesemente infondata, condannandola, altresì, a pagare le spese e a rispondere della condotta valutabile nel merito della causa ex art. 116 del codice di procedura. Nel verbale di mediazione si sottolinea come in mediazione compariva solo l’ avvocato della parte istante, senza che quest’ ultima fosse presente, non adducendo alcun tipo di motivazione e giustificazione.
Nella sentenza Moriconi sottolinea molto chiaramente che l’ art.8 primo comma del decr.lgsl.28/10 è molto chiaro al riguardo: “Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’ assistenza dell’ avvocato. Quindi la presenza personale della parte è predicata dalla legge come indefettibile”.
Si continua poi ribadendo che “ai sensi e per l’ effetto del secondo comma dell’ art.5 decr.lgsl.28/’ 10 come modificato dal D.L.69/’ 13 è richiesta l’ effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l’ irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa”.
Leggi la sentenza integrale nella sezione Giurisprudenza cliccando qui.
A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
a te che cerchi qualità e professionalità, risparmio e efficienza, Concilia Lex offre un servizio di mediazione in linea con le tue esigenze.
Inizia ora il tuo processo di Mediazione con Concilia Lex e scopri come la nostra esperienza, efficienza e servizio fully digital possano fare la differenza nel tuo lavoro.
Presentazione
Istanza
Pochi minuti per inserire la tua istanza di mediazione e pagare online in soli 4 semplici passaggi.
Presentazione
Istanza
Pochi minuti per inserire la tua istanza di mediazione e pagare online in soli 4 semplici passaggi.
SCARICA IL
VERBALE
Effettua il download del verbale di mediazione. Inserisci il PIN che hai ricevuto via mail.
SCARICA IL
VERBALE
Effettua il download del verbale di mediazione. Inserisci il PIN che hai ricevuto via mail.
RINVIA
L'INCONTRO
Basta un click e in modo comodo e sicuro potrai richiedere il rinvio dell’incontro di mediazione.
RINVIA
L'INCONTRO
Basta un click e in modo comodo e sicuro potrai richiedere il rinvio dell’incontro di mediazione.
Richiedi la procedura telematica
In questa sezione è possibile richiedere lo svolgimento dell’incontro di mediazione in modalità telematica.
Richiedi la procedura telematica
In questa sezione è possibile richiedere lo svolgimento dell’incontro di mediazione in modalità telematica.
ACCESSO
AREA RISERVATA
Scopri la comodità dell'area riservata: una piattaforma intuitiva per gestire le tue pratiche.
ACCESSO
AREA RISERVATA
Scopri la comodità dell'area riservata: una piattaforma intuitiva per gestire le tue pratiche.
Lascia i tuoi dati e un nostro esperto ti ricontatterà presto.
Copyright © 2024 Concilia Lex S.p.A. P.IVA 04854880657 - Powered By Brain Computing S.p.A. - Partner IT Mancusi Office Automation s.r.l. - info@mancusisrl.it