Dallo scorso 24 aprile è in vigore il Decreto Legge 50/2017, noto anche come Manovra correttiva. Tra le varie norme passate (tra cui quella sullo split payment e sui pignoramenti immobiliari) possiamo soffermarci su quelle che vertono sulla mediazione e sul reclamo.
Cominciamo col dire che l’ art. 17-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 549/92 viene modificato da questo D.L. tramite l’ articolo 10. Tale articolo stabilisce che il tentativo di esperire mediazione e reclamo diventa obbligatorio per le controversie fino alla soglia di 50 mila euro, con un limite innalzato, di conseguenza, rispetto a quello precedente, che ammontava a 20 mila euro. Per quanto riguarda la tempistica occorre sottolineare che queste nuove regole vanno applicate agli atti impugnabili e notificati a partire dal 1 gennaio 2018.
Come viene determinato, poi, il valore della controversia? Occorre riferirsi a ciascun atto impugnato e considerare l’ importo del tributo contestato dal contribuente con l’ impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. La mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell’ automatica riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo previsto dalla legge.
Ricordiamo che da circa un anno e mezzo (dal 1 gennaio del 2016, cioè) l’ istituto della mediazione tributaria può essere applicato anche alle controversie che si determinano con l’ Agenzia delle Dogane e del Monopòli, oltre che con gli enti locali. Per quanto concerne i ricorsi, infine, fondamentale sapere che non si può procedere fino allo scadere del termine di novanta giorni dalla data della notifica, termine entro il quale la procedura di mediazione deve essere conclusa.
A cura dell’ addetto stampa Concilia Lex S.p.A. dott.ssa Jenny Giordano
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