Le sanzioni per la mancata presenza al primo incontro, senza giustificato motivo, continuano a venire applicate con successo dai Tribunali. Lo dimostrano ben due recenti ordinanze, avvicendatesi nell’ arco di una settimana (13 aprile e 20 aprile) in cui il Tribunale di Pescara, nella persona dello stesso Giudice, dott. Sergio Casarella, ha sanzionato la banca che è risultata assente, senza valido e giustificato motivo, durante l’ incontro informativo programmatico in mediazione. La sanzione a cui la banca è stata condannata prevede una somma pari al contributo unificatoo della causa e segue l’ ex art. 8 Decr. Lgs. 28/2010.
Ma vediamo cosa è successo nei dettagli. Il 13 aprile il giudice rileva innanzitutto che dal verbale di mediazione risulta che la Banca convenuta non si è presentata, senza addurre per questo fatto giustificato motivo. Di conseguenza applica alla banca il pagamento della sanzione prevista dall’ art.8 comma 4 bis del d.lgs. n.28/2010, disponendo che essa versi all’ erario la somma pari al contributo unificato prevista per il giudizio, proprio per il motivo della mancata comparsa al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo.
Il 20 aprile, in un’ altra ordinanza su un’ altra causa, accade invece che l’ avvocato della parte avversa alla banca deposita verbale di mancata mediazione, chiedendo l’ applicazione delle sanzioni di legge ed il triplo termine ex art. 183 cpc. Il legale che assiste la banca si oppone alla sanzione ma si associa alla richiesta e non oppone alcun argomento sulla mancata mediazione. A questo punto, anche qui il giudice applica alla banca non comparsa in mediazione senza giustificato motivo la sanzione del pagamento di una somma pari al contributo previsto per il giudizio ex art. 8 co. 4 bis D.Lgs.28/2010.
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A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
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