Una recentissima ordinanza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, affronta un tema molto dibattuto ed attuale, concernente l’ ammissibilità del tentativo di mediazione una volta esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo, in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.
Nel caso di specie, il giudice è stato chiamato a decidere su un’ eccezione di improcedibilità derivata da un mancato tentativo di mediazione ex art. 5 comma 1 bis D. Lgs 28/2010 che avrebbe dovuto essere conseguente al fallito tentativo conciliativo ex art. 696 bis c.p.c..
Ebbene, dopo aver sottolineato come il legislatore, nel 2013 abbia posto fine alla querelle giurisprudenziale sull’ argomento, prevedendo espressamente il 696 bis c.p.c. tra i procedimenti espressamente esclusi dal prodromico tentativo di mediazione, si spinge ermeneuticamente oltre ed affronta l’ argomento con un iter logico-argomentativo molto interessante.
Partendo dalla ratio del legislatore che riterrebbe in due istituti alternativi, secondo il Dr. Chioccarelli tale lettura appare restrittiva in quanto è necessaria una verifica alla luce dei principi giurisprudenziali che ne hanno individuato la loro esatta natura, ergo del procedimento si istruzione preventiva con la condizione di procedibilità di cui sopra.
La giurisprudenza di legittimità maggioritaria afferma la natura interinale e provvisoria dell’ accertamento tecnico preventivo e conseguentemente, dei provvedimenti ivi adottati sia di rigetto che di ammissione connessi non hanno alcun effetto preclusivo in relazione al procedimento di merito e pertanto, attraverso un’ interpretazione analogico-estensiva di tale postulato è ammissibile e magari opportuno altresì il tentativo di mediazione qualora questo sia previsto come condizione di procedibilità.
Tale possibilità, non rientrerebbe nel c.d. rischio di duplicazione di attività conciliativa in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (nel caso di specie i 90 giorni richiesti per la mediazione che rappresentano statisticamente un “termine breve” rispetto ai canonici rinvii del processo civile) semmai in caso di costante e mancato tentativo di mediazione, specialmente in rapporto a determinate categorie di controversie, si andrebbe a depotenziare un auspicato effetto deflattivo.
Questa tesi va quindi ad associarsi al recente trend legislativo che, tramite l’ approvazione del ddl 2224 riguardante le nuove Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, prevede una duplice scelta per la parte che si ritenga leso da un trattamento sanitario: da un lato, la mediazione; dall’ altro, l’ accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa di cui all’ art. 696 bis. c.p.c., .
Quindi sarebbe interessante che anche in tale materia possa applicarsi tale interpretazione che ritengo pienamente condivisibile.
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A cura del Responsabile Scientifico Concilia Lex Avv.Pietro Elia
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