In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui la parte attrice è rappresentata da un gruppo di consumatori e la convenuta sia un istituto di credito il giudice del Tribunale di Verona (dott. Massimo Vaccari) rimanda alla Corte di Giustizia per quanto riguarda la decisione sulla compatibilità con il sistema delle Alternative Dispute Resolutions per i consumatori (mediazione obbligatoria).
La sentenza è quella datata 14 gennaio 2016 ed ha per oggetto dei contratti conclusi dalla parte attrice in qualità di persone fisiche con una banca allo scopo di regolare la loro attività commerciale o professionale. Il giudice valuta perciò prima l’ invio al tentativo di mediazione dal momento che la materia bancaria rientra propriamente nella mediazione obbligatoria e decide che : “L’ onere di attivare la mediazione grava sulla parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo, vale a dire l’ opponente, con la conseguenza che se ciò non dovesse avvenire il decreto ingiuntivo si consoliderebbe”.
Allo stesso tempo, però, tiene conto dell’ art. 4 lett. b) della direttiva 2013/11 e dall’ art. 141, comma 1, lett. b) d. lgs. 130/2015, secondo i quali tali circostanze vanno risolte in un ambito diverso da quello delle adr, direttive seguite dalla convenuta banca, agendo nell’ esercizio della sua attività professionale. Ragion per cui, visto che gli attori sono dei consumatori, la mediazione si va a configurare come volontaria e non come obbligatoria. In conseguenza di ciò il giudice, non potendo che prendere atto di tali diverse interpretazioni, dopo aver dato lettura ed interpretazione anche dei più importanti articoli del d.lgs. 28/2010, rigetta l’ istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata dagli attori e sospende il procedimento fino alla decisione della Corte di Giustizia.
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A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
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