Gli amministratori di condominio che non frequentano corsi di aggiornamento professionale e che quindi non frequentano corsi in proposito potranno perdere la nomina di amministratore. A stabilirlo è una recente sentenza del Tribunale di Padova, del 24 marzo scorso, dopo aver analizzato il caso di un condominio che si era prima affidato ad una società amministratrice di condominio, salvo poi scoprire che il legale rappresentante di quest’ ultima non possedeva i requisiti adatti per esercitare la professione di amministratore.
Il Tribunale di Padova ha dunque stabilito, in tal caso (ma è una sentenza che potrà fare scuola) che l’ obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento di 15 ore l’ anno, secondo il dm 140 del 2015 deve essere rispettato, pena il decadimento dalla mansione di amministratore di condominio. Secondo il Foro Padovano, infatti “[…]La mancanza di frequentazione del corso rende illegittima la nomina di amministratore di condominio nel senso che l’ amministratore non potrà assumere incarichi per l’ anno successivo e che la sua nomina sarebbe nulla“[…].
La sentenza continua: “La prova di avere eseguito quanto previsto dalla norma e, in mancanza dell’ attestato, quanto meno la documentazione attestante l’ iscrizione al corso obbligatorio o una autocertificazione – ma non lo ha fatto – costringendo l’ attore alla impugnazione della delibera per far valere il proprio diritto ad avere come amministratore del condominio persona qualificata, come previsto dalla norma“. Alla fine, l’ amministratore di condominio ha dunque perso la nomina.
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A cura dell’ addetto stampa Concilia Lex S.p.A., dott.ssa Jenny Giordano
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