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Riflessioni sul diniego a partecipare: un' ordinanza del Giudice Pasquale

Il tema è molto delicato in quanto rappresenta lo spunto per comprendere una delle differenze fondamentali tra il contesto stragiudiziale qual è la mediazione e quello processuale anche sotto il profilo della più opportuna strategia “difensiva”. Lo spunto su alcune riflessioni sull’ argomento, ci viene dato da un’ ordinanza del Tribunale di Vasto redatta dal Dr. Fabrizio Pasquale, famoso agli addetti ai lavori per i numerosi provvedimenti a favore dell’ istituto che stanno dando significativi risultati anche a livello divulgativo su scala nazionale.

Il magistrato, che sarà presente come relatore alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale , a Firenze il 13 ottobre prossimo, parte da una doverosa premessa normativa, richiamando l’ art. 8 comma 4 il quale in caso di mancata ed ingiustificata partecipazione delle parti prevede delle sanzioni sia pecuniarie che di natura processuale.

Dopo questa doverosa premessa analizza l’ ipotesi in cui sia plausibile un diniego di partecipazione alla mediazione.

La circostanza indicata, dovrà essere preceduta da un’ adeguata ed esaustiva opera di informazione da parte del mediatore affinchè le parti, unitamente ad i loro avvocati, siano consapevoli della potenziale opportunità che si pone per poter attuare la migliore soluzione per quella determinata controversia e sin qui ci siamo, ma il quid pluris che suggerisce il Giudice di Vasto riguarda le ragioni giustificatrici del diniego che dovranno essere supportate non solo da motivi tecnico/giuridici ma anche logici e quindi anche tramite paradigmi metagiuridici.

Quindi, solo a queste condizioni si potrà o potrebbe dar luogo ad un diniego consapevole ed adeguatamente informato. Alla luce di tale ultima considerazione, il mediatore non sarà tenuto a considerare le note e sterili clausole di stile tramite il quale le parti si trincerano e che non rispecchiano i requisiti richiamati dal Dr. Pasquale e pertanto, dopo questo filtro, il mediatore verbalizzerà esclusivamente i reali motivi oggettivi che impediscono alle parti di proseguire oltre il primo incontro.

Per leggere la sentenza in oggetto vai nella sezione Giurisprudenza del nostro sito web, cliccando qui..

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia

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