Mediazione ed opposizione a decreto ingiuntivo vanno a braccetto ormai da un po’ , da quando, più precisamente, la Suprema Corte con la sentenza n. 24629 del 03.12.2015 sembrava aver definitivamente sciolto il nodo del dubbio riguardo alla questione della parte sulla quale ricadrebbe l’ onere di attivare la mediazione demandata nell’ ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. L’ esperienza di questi mesi ci ha insegnato che così non è.
Infatti il Tribunale campano, sulla scia di un orientamento che sembra guadagnarsi sempre più proseliti tra i Magistrati, si contrappone all’ orientamento dei giudici ermellini, sottolineando che, in base al principio di difesa, inviolabile, l’ unico strumento di impugnazione del titolo da parte del debitore è quello di attivare il processo di opposizione.
Diverso ed antitetico, puntualizza il Giudice Rabuano, il discorso per l’ opposto: esso, come soggetto foriero dell’ interesse di far valer un proprio diritto, può scegliere la via più breve, la strada coerente con la logica deflativa e di efficienza processuale messa a disposizione dal legislatore: la mediazione.
Questa continua genesi di provvedimenti di segno opposto, che caratterizzano talvolta l’ orientamento di taluni Tribunali, entrambe radicati e ciascuno sostenuto da buone ragioni a fondamento, lasciano auspicare che, dato un difficile intervento sul testo normativo del D. Lgs 28/2010 a riguardo, siano necessari ulteriori pronunce della Corte di Cassazione a riguardo, soprattutto in considerazione del fatto che l’ omesso esperimento del tentativo di mediazione comporta l’ improcedibilità della domanda ( art. 5 commi 1 e 2) e dunque , per lo meno nel caso dell’ opponente, l’ impossibilità di ricominciare l’ azione essendo spirati i termini di legge.
E’ d’ obbligo spendere qualche parola anche sulla questione della ragioni che impediscono l’ inizio della procedura di mediazione, seppure la ordinanza offre una ricca varietà di spunti che non meritano di essere trascurati. Tuttavia , é particolarmente stimolante rilevare come la mancata partecipazione delle parti alle due diverse fasi della mediazione (primo incontro e successivi incontri sono due fasi ben distinte e come tali vanno trattate), preveda, da un lato, l’ applicazione di due diverse sanzioni , mentre dall’ altro assimili i due casi di assenza tout court della parte in mediazione al rifiuto di una parte a proseguire la mediazione senza alcun motivo dichiarato e, previa autorizzazione, verbalizzato.
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