Il Tribunale di Torino con sentenza del 18 Gennaio 2017 dà corpo ad una esemplare applicazione dell’art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Due aziende, una committente e l’altra fornitore, disciplinano contrattualmente una fornitura di beni concordando che la prima versi alla seconda un anticipo, in due soluzioni, entro il termine concordato.
La committente appaltatrice adempie alle pattuizioni contrattuali, ma tanto non fa l’azienda fornitrice, che omette di restituire, seppur promesso, l’importo versato a titolo di anticipo. Pertanto la committente ha dovuto procedere giudizialmente per vedersi riconosciuto il diritto di rientrare delle somme versate. Trattandosi di “vendita di cose mobili”, invita controparte alla negoziazione assistita, ma senza riscontro.
A riguardo, espone il Giudice Giacomo Oberto, che la mancata risposta al tentativo di negoziazione assistita, comporta il risarcimento dei danni ex art. 96 cpc comma 3 per lite temeraria.
Infatti l’ipotesi previstata dall’art. 96 c.p.c. non è collegata alla prova del danno subito, ma è una sanzione volta a punire un evidente comportamento di mala fede, puramente finalizzato alla dilazione del processo. Questo abuso del processo è tanto più grave perché oltre a produrre effetti deleteri per l’attrice che oltre l’impossibilità di concludere il lavoro commissionatole si è vista sottrarre circa 40.000,00 € che non ha potuto recuperare nel minimo tempo possibile, è la manifestazione di una troppo consueta condotta che tiene in ostaggio i Tribunali, che si trovano a diventare il luogo della non-giustizia.
L’applicazione sistematica della condanna ex art. 96 c.p.c. per sanzionare il mancato riscontro alla negoziazione assistita, così come la mancata partecipazione alla mediazione, diventa strumento dei Giudici per opporre resistenza all’abuso del processo, e per dare vita a dei veri propri orientamenti giurisprudenziali tesi a scoraggiare, diffusamente, la strumentalizzazione della giustizia.

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