Il giudice invita le parti ad esperire il tentativo di mediazione, dal momento che, seguendo l’art. 5 del d.lgs 28/2010 sulla mediazione, coordinato con le modifiche del “decreto del fare” del 2013, si “intende incentivare strumenti di risoluzione delle controversie preposti a facilitare l’accesso alla giustizia con l’assistenza di un mediatore qualificato al fine di promuovere una stabile composizione amichevole delle controversie e di ridurre i costi del contenzioso civile, senza peraltro costituire un’alternativa deteriore alla giurisdizione o all’arbitrato”.

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