Laddove la domanda giudiziale sia stata proposta senza ricorrere previamente al procedimento di mediazione, e venga proposta dal convenuto in giudizio la relativa eccezione, si determina un semplice differimento dell’attività giudiziale di un processo che si intende già pendente (per via della proposizione della domanda attorea). Pertanto, restano ferme le decadenze e le preclusioni che, nel frattempo, sono già maturate,ad esempio il mancato deposito di documenti o l’omessa richiesta di mezzi di prova nel rito del lavoro).

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