La sentenza in oggetto vede il giudice, a seguito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, rigettare l’eccezione di improcedibilità del procedimento monitorio poiché esso non soggiace alla condizione di procedibilità ex art. 5, ma altresì sanzionato con l’improcedibilità dell’atto di citazione dell’opponente in quanto quest’ultimo non ha presenziato all’incontro di mediazione ex art. 5 co 2 come prescrive la normativa che, a sua volta, supportata da copiosa giurisprudenza di merito.

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