La sentenza 148/2025 del Tribunale di Avezzano del l’11 marzo, ribadisce un principio giurisprudenziale di grande importanza, relativo all’improcedibilità della domanda giudiziale qualora la parte presenti un’istanza di mediazione presso una sede di organismo territorialmente incompetente.
Tale situazione si è verificata presso il Tribunale di Avezzano, dove il Giudice, nel corso del giudizio, rilavata la necessità di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, concede il termine di 15 per il deposito dell’istanza.
L’opponente rileva l’illegittimità della procedura in quanto non aveva l’organismo scelto, una sede effettiva su Avezzano, e risultava inesistente la convenzione tra quell’organismo ed un altro con sede su Avezzano.
Il Tribunale pertanto accoglie il ricorso, dichiarando improcedibile la domanda di mediazione in riferimento all’art.4 comma 1 D.Lgs 28/2010, riportandosi ad ulteriori sentenze cfr. Trib. Foggia n. 1831/2021; Trib. Napoli Nord n. 3889/2022. Tra l’altro la competenza territoriale può essere derogata solo con il consenso di entrambe le parti, cosa che non è avvenuta in questa circostanza.