Il Tribunale di Firenze, nella persona della dott.ssa Luciana Breggia, ha ribadito il principio secondo il quale, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, l’onere di avviare la procedura di mediazione spetta al creditore opposto e non al debitore opponente. L’obbligo graverebbe sul creditore opposto in quanto è lui stesso ad aver deciso di “portare in giudizio il proprio conflitto per la tutela di un suo diritto”. La pronuncia del Tribunale di Firenze è l’ultimo di quei provvedimenti che si pongono in contrasto con l’orientamento seguito dalla Corte di Cassazione che, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, ha stabilito come l’obbligo di avviare la procedura di mediazione spetti in capo al debitore opponente.

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