Il procedimento di mediazione va esperito nei confronti di tutte le domande introdotte nel giudizio, a maggior ragione quando tutte rientrano tra le materie obbligatorie ex art. 5, comma 1 bis D.Lvo. 28/2010.
Se il ricorrente introduce una domanda nuova rispetto a quella già sottoposta a mediazione prima del processo, il giudice dispone l’avvio di una nuova procedura conciliativa per quella non trattata; analogamente, anche per la domanda riconvenzionale, è necessario introdurre nuova mediazione

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