Non è fondata l’eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata dal terzo chiamato in causa atteso che la mediazione deve essere esperita unicamente in relazione alle domande proposte dall’attore nei confronti del convenuto e non anche con riguardo alle domande proposte da quest’ultimo nei confronti di terzi, in quanto nessuna norma lo prevede. A tale conclusione si giunge anche considerando che una diversa soluzione comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di definizione del processo, in contrasto con il principio di ragionevole durata dello stesso stabilito dall’art. 111 Cost., ed inoltre le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga al diritto di azione, sono di stretta interpretazione.

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