L’avvocato può depositare una domanda di mediazione nell’interesse del cliente solo se munito di procura che in nome e per suo conto lo autorizzi in tal senso. Non può ritenersi sufficiente, invece, il mandato conferito al difensore di fiducia per la sola fase di assistenza nel procedimento di mediazione. L’irregolare deposito della domanda inficia insanabilmente la procedura conciliativa.

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