Il Tribunale di Padova ha statuito la condanna della convenuta sia alle spese sostenute dall’attore nel procedimento di mediazione, posto che lo stesso rappresenta una condizione di procedibilità dell’azione, che al versamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. N. 28 del 2010 in quanto non ha addotto alcun giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione (che si è fermato alla fase preliminare, stante la comunicazione dell’odierna convenuta di non volere aderirvi).

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