La mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con la precisazione che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
La mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con la precisazione che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.