Il Tribunale di Rimini ha stabilito che a seguito di attivazione della mediazione su disposizione del Giudice, è valida la notifica della comunicazione inviata alla sola parte e non già al suo procuratore costituito nel giudizio: ciò in conformità all’art.4, comma 2, del D. Lgs. 28/10 aggiornato alla L. n.69/13, che non prevede alcuna analogia con il codice di procedura civile circa l’eventuale onere di notificare la domanda di accesso anche al procuratore costituito

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