La mediazione obbligatoria non si estende alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o da terzi intervenuti posto che l’art. 5 c. 1 bis d.lg. 28/2010 prevede la facoltà per il convenuto di eccepire il mancato tentativo di mediazione intendendo come tale chi viene citato in giudizio e non già chi, avendo promosso un’azione e, pertanto, notificato ad altri una vocatio in ius, risulti a sua volta destinatario di una domanda collegata a quella originaria.

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