La situazione nella quale l’istante intende procedere oltre l’incontro informativo diversamente dal convenuto che invece si oppone, sempre che sussista la correlativa verbalizzazione, comporterà non l’improcedibilità della causa, bensì, ove il diniego non risulti giustificato, la possibile applicazione a carico del convocato/convenuto delle sanzioni previste dalla legge, ovvero la condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato e valutazione della condotta ex art. 96 comma 3 cpc.

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