Il Giudice, Dott.Massimo Moriconi, ritenuto opportuno ordinare il tentativo di mediazione in vista di una possibile conciliazione della lite, e dato che sia la scuola che l’ Assicurazione, benché ritualmente convocate in mediazione, non aderivano all’ invito, non si presentavano al fissato incontro, né inviavano al mediatore né esponevano all’ udienza di rinvio spiegazioni di sorta per tale condotta, tenendo conto che l’ art. 8 co. IV bis del D.lgs 28/2010 relativamente alla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, prevede che il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’ art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile condanna le parti attrici in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni che determina in favore di…. come rappresentata nella complessiva somma di € 55.900,00, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.

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