Ancora una sentenza del giudice Moriconi in tema di Mediazione e presenza al procedimento. In presenza di chiare circostanze che impongono di dismettere una posizione processuale di ostinata e pregiudiziale resistenza, la condotta dell’Assicurazione che ha scelto deliberatamente quanto ingiustificatamente di non aderire alla mediazione demandata dal Giudice, integra certamente i requisiti della colpa grave se non del dolo e va pertanto condannata ai sensi dell’art. 96 c.3 cpc. La sanzione applicabile deve essere commisurata allo stato soggettivo del responsabile (che era consapevole della scelta opposta a quella indicata dal giudice), alla qualifica e alle caratteristiche del responsabile (società con elevata organizzazione e capacità tecniche), alla forza e al potere economico (persona giuridica) e alla necessità che la sanzione sia significativa e avvertibile.

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