Il Tribunale di Siena ha applicato nella procedura di Mediazione, in maniera innovativa, il principio generale del negozio in “frode alla legge”. Nel caso in esame un solo attore-opponente aveva istaurato la procedura di Mediazione in maniera “formale” senza poi prendere parte alla procedura stessa e senza nemmeno corrispondere le competenze del mediatore e le spese introduttive della procedura.

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