In questa ordinanza il giudice evidenza la necessità che al primo incontro l’attività di mediazione sia concretamente espletata; invita il mediatore ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti e rammenta che il mancato, effettivo esperimento della suddetta procedura è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda.

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