Nell’ambito di una controversia, il Giudice dispone ex art. 5 secondo comma D.lgs. n. 28/2010 l’esperimento della mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nella medesima ordinanza il Giudice stabilisce che nel caso in cui la mediazione non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore debba comunque provvedere alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti.

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