L’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della mediazione nelle materie obbligatorie ex art.5 comma 1 bis Decr.Legs. 28/2010, ai sensi della stessa norma deve essere eccepita tempestivamente dal convenuto in giudizio, oppure rilevata dal giudice d’ufficio entro e non oltre la prima udienza della causa.

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