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Arriva la prima condanna del giudice per chi non partecipa alla mediazione

Arriva la prima condanna del giudice per chi non partecipa alla mediazione
di Laura Di Domenico
Addetto Stampa CONCILIA LEX

Il Giudice del Tribunale di Termini Imerese con un’ ordinanza destinata a fare storia precisa la nozione di giustificato motivo della mancata partecipazione alla procedura della mediazione.

Nel caso di specie la parte invitata a partecipare alla mediazione aveva comunicato all’ organismo il suo rifiuto a partecipare alla procedura di mediazione per “impossibilità di una rinuncia anche parziale alle contrapposte ragioni delle parti anche in ragione di un’ acclarata litigiosità tra le suddette”.

Il Giudice del Tribunale di Termini Imerese ha chiarito che l’ esistenza di una circostanza di alta litigiosità tra le parti non costituisce giustificato motivo per rifiutare di partecipare al procedimento di mediazione, in quanto l’ obiettivo di questa procedura è proprio quello di stemperare il conflitto cercando di addivenire ad un accordo equilibrato e soddisfacente per entrambe le parti al di là dell’ attribuzione di torti e ragioni. Per questo motivo condanna la parte che non ha partecipato al tentativo di mediazione al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio da versare all’ entrata del bilancio dello Stato. Tale condanna prescinde dall’ esito del giudizio dunque la pronuncia sanzionatoria può avvenire anche in un momento precedente alla decisione che definisce il giudizio.

L’ organismo di mediazione ed ente di formazione Concilia Lex S.p.A. ritiene di grande importanza tale sentenza perché innanzitutto chiarisce meglio il significato di giustificato motivo e poi perchè dà esecuzione alla sanzione prevista dall’ art. 8 del decreto legislativo 28/2010 circa la condanna alle spese processuali in caso di mancata comparizione della parte invitata senza giustificato motivo.

Concilia Lex S.p.A. ritiene che sia doverosa questa attività dei giudici volta a valutare l’ esistenza o meno di un giustificato motivo nel rifiuto di partecipare alla procedura di mediazione così come è altrettanto rilevante che i giudici facciano rispettare la legge comminando, ove previsto, le relative sanzioni. Ciò risulta di grande importanza considerato che quando la parte invitata si presenta al tavolo della mediazione, si riesce quasi sempre a trovare un accordo con soddisfazione di entrambe le parti. Tale pronuncia va di pari passo con quello che è il vero senso della mediazione: promuovere e far rispettare il ricorso alla mediazione permettendo a due parti in lite di confrontarsi e discutere per trovare una soluzione condivisa al loro problema grazie all’ assistenza di un mediatore terzo ed imparziale evitando inutili sprechi di tempo, denaro e stress in attesa di una sentenza dall’ alto.

E’ possibile prendere visione del testo integrale dell’ ordinanza nella sezione “Centro Studi” – sottosezione “giurisprudenza” del sito www.concilialex.it

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